Revenge porn: le segnalazioni e i reclami al Garante Privacy possono essere fatti anche da parte dei minori

Il Decreto Legge “riaperture” approvato il 7 ottobre in Consiglio dei Ministri (articolo 9 D.L. 139/21 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 241 del 8 ottobre 2021) estende agli ultra 14enni la possibilità di segnalazioni al Garante della Privacy per il “revenge porn”, ovvero la diffusione di immagini intime di qualcuno senza il suo consenso e con scopi vendicativi, estorsivi o ricattatori.

Lo scorso marzo, l’autorità per la protezione dei dati personali aveva deciso di mettere a disposizione sul proprio sito istituzionale un canale di emergenza, tramite il quale le persone maggiorenni che temono che le loro foto o i loro video intimi possano essere diffusi senza il loro consenso su Facebook o Instagram, possono segnalare questo rischio e ottenere che le immagini vengano bloccate.

Adesso l’articolo 144-bis al Dlgs 196/2003, prevede che «chiunque, compresi i minori ultraquattordicenni, abbia fondato motivo di ritenere che immagini o video a contenuto sessualmente esplicito che lo riguardano, destinati a rimanere privati, possano essere oggetto di invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione senza il suo consenso in violazione dell’articolo 612-ter del Codice penale, può rivolgersi, mediante segnalazione o reclamo, al Garante». Quest’ultimo, entro quarantotto ore dal ricevimento della richiesta, provvede ai sensi dell’articolo 58 del Regolamento Ue 2016/679 e degli articoli 143 e 144, predisponendo indagini.

Si precisa inoltre che «quando le immagini o i video riguardano minori, la richiesta al Garante può essere effettuata anche dai genitori o dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela» e che ai fini della segnalazione, l’invio al Garante di immagini o video a contenuto sessualmente esplicito riguardanti anche soggetti terzi, effettuato dall’interessato, non integra il reato di cui all’articolo 612- ter del Codice penale relativo alla diffusione illecita di immagini.

La nuova misura del Governo nasce per contrastare il sempre più diffuso fenomeno, quello della ignobile pratica della cosiddetta “pornovendetta”, che solitamente viene posta in essere da parte di un eventuale ex partner o da branchi di stupratori, producendo una violazione di diritti inviolabili della persona costituzionalmente garantiti e di lesioni gravi, talvolta irrimediabili e sempre irrisarcibili, della dignità e reputazione della vittima, con inevitabili ricadute sulla sua vita professionale e di relazione. L’obiettivo del revenge porn è quello sottoporre la persona ad una gogna mediatica che può condurla, a fronte di una sofferenza psichica, in alcuni casi ingestibile, anche a scelte estreme, compreso il suicidio.

Sì all’uso delle Body Cam in operazioni di polizia

La polizia potrà utilizzare le telecamere indossabili in caso di operazioni particolari (vanno individuate nel disciplinare di servizio) con conservazione dei dati allungata a sei mesi.

Va posta la massima costante attenzione al corretto trattamento dei dati personali ed in particolare al perimetro della sicurezza informatica e senza fare mai ricorso al riconoscimento facciale.

Lo ha chiarito il Garante per la protezione dei dati personali con il provvedimento n. 290 del 22 luglio 2021.

L’impiego delle bodycam da parte degli operatori di polizia è sempre più frequente grazie al potente effetto dissuasivo rappresentato dal fattore visibilità della telecamera sulla divisa. Ma anche grazie ad una tecnologia sempre più performante. La corretta regolazione di questi sistemi richiede però una adeguata perimetrazione dei rischi privacy.

Il titolare del trattamento deve adottare tutte le necessarie misure tecniche ed organizzative a tutela del corretto trattamento dei dati personali.

Il ministero dell’interno ha richiesto un parere sulla preventiva valutazione di impatto e sul disciplinare operativo redatto dalla polizia di stato per l’attivazione del proprio sistema di 700 bodycam da assegnare ai reparti mobili che curano l’ordine pubblico.

Il Garante ha espresso parere favorevole ai sensi dell’art. 24 del dlgs 51/2018 evidenziando una serie importante di raccomandazioni. In particolare l’autorità ha evidenziato una serie di criticità operative che potrebbero interferire con la sicurezza complessiva del trattamento dei dati personali specificando che il sistema non potrà essere utilizzato per il riconoscimento facciale e la tracciabilità di tutte le operazioni dovrà essere sempre assicurata ritenendo anche congruo un termine massimo di conservazione delle immagini di 6 mesi.

Vi deve essere una rigida regolamentazione delle copie dei filmati. Il Garante raccomanda al Viminale di non generare copie tra il centro e la periferia ma di organizzare in qualche modo l’accesso sicuro ai filmati senza duplicazioni.

Autovelox, l’automobilista multato ha diritto di accedere alle immagini registrate dalle telecamere

L’automobilista che incorre in un controllo automatico dell’eccesso di velocità ha diritto di accesso alle informazioni relative all’eventuale sistema di videosorveglianza posizionata in loco a tutela del vigile elettronico. E se il comune omette di dare seguito alle richieste può scattare una sanzione in materia di privacy. Lo ha evidenziato il Garante per la protezione dei dati con l’ordinanza ingiunzione 15 ottobre 2020, n. 9486531.

PUBBLICATA LA LEGGE DI CONVERSIONE DEL DECRETO LEGGE 16 LUGLIO 2020 – “DECRETO SEMPLIFICAZIONI”

LEGGE 11 SETTEMBRE 2020 N.120 – IN VIGORE DAL 15.09.2020

Ecco le principali novità:

APPALTI

Prevista la possibilità dell’affidamento diretto per i lavori sotto i 150000 euro.

Prevista la procedura negoziata senza bando per l’affidamento di servizi e forniture per importo pari o superiore ai 75000 euro.

DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA

La Pubblica Amministrazione può concedere benefici economici anche in assenza di documentazione antimafia quando questa non è subito consultabile nella banca dati nazionale.

Possibilità di stipula di contratti sulla base di informativa antimafia provvisoria.

MISURE DI SEMPLIFICAZIONE DELL’ATTIVITA’ EDILIZIA

Previste deroghe ai limiti di distanza tra fabbricati, modifiche alle tipologie edilizie: manutenzioni straordinarie e ristrutturazioni e attività edilizia libera. Documentazione sullo stato legittimo degli immobili. Interventi subordinati a permesso di costruire. PDC in deroga. Agevolazioni fiscali. Silenzio-assenso, Scia. Beni storici e artistici

MISURE DI SEMPLIFICAZIONE EDILIZIA SCOLASTICA

E’ sufficiente la presentazione della SCIA per le opere di edilizia scolastica che dovranno però iniziare entro il 2022

ACCESSO ALL’ANAGRAFICA TRIBUTARIA DA PARTE DEI COMUNI.

Viene previsto l’accesso completo ai dati dell’anagrafe tributaria in favore dei comuni che potranno avere accesso completo ai dati e alle informazioni in possesso dell’anagrafe tributaria.

CODICE DELLA STRADA

Sarà possibile installare autovelox fissi anche nelle strade urbane di quartiere.

E’ esteso ai netturbini il potere di accertamento delle violazioni sulla sosta dei veicoli.

DANNO ERARIALE

Per i fatti commessi dal 17 luglio 2020 al 31 dicembre 2021, la responsabilità per i danni erariali è limitata alle sole ipotesi di dolo

ABUSO D’UFFICIO

Viene modificato il reato di abuso d’ufficio che non sarà più punibile per violazione di norme di legge o di regolamento, ma solo se si violano specifiche regole di condotta disciplinate espressamente dalla legge.

Il nuovo articolo 323 del Codice Penale risulta così formulato:

Abuso d’ufficio

Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità .

SRL

Vi sarà la possibilità di aumento di capitale a maggioranza semplice anche per le S.r.l.

SONO INTRODOTTE NUMEROSE MODIFICHE ALLA LEGGE 241/1990 SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

CON L’OBIETTIVO DELLA SEMPLIFICAZIONE

Viene modificato l’articolo 2 con l’ottica di rendere ancora più certi i termini di conclusione del procedimento

Art. 2 Conclusione del procedimento

4-bis. Le pubbliche amministrazioni misurano e rendono pubblici i tempi effettivi di conclusione dei procedimenti amministrativi di maggiore impatto per i cittadini e per le imprese, comparandoli con i termini previsti dalla normativa vigente. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, previa intesa in Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite modalità e criteri di misurazione dei tempi effettivi di conclusione dei procedimenti di cui al primo periodo.

Art. 3-bis Uso della telematica

1.  Per conseguire maggiore efficienza nella loro attività, le amministrazioni pubbliche agiscono mediante strumenti informatici e telematici, nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati.

Art. 5 Responsabile del procedimento )

1. Il dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto all’unità la responsabilità della istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell’adozione del provvedimento finale.

2. Fino a quando non sia effettuata l’assegnazione di cui al comma 1, è considerato responsabile del singolo procedimento il funzionario preposto alla unità organizzativa determinata a norma del comma 1 dell’articolo 4.

3. L’unità organizzativa competente, il domicilio digitale e il nominativo del responsabile del procedimento sono comunicati ai soggetti di cui all’articolo 7 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse.

Art. 8 Modalità e contenuti della comunicazione di avvio del procedimento

1.  L’amministrazione provvede a dare notizia dell’avvio del procedimento mediante comunicazione personale.

2.  Nella comunicazione debbono essere indicati:

a) l’amministrazione competente;

b) l’oggetto del procedimento promosso;

c) l’ufficio, il domicilio digitale dell’amministrazione e la persona responsabile del procedimento; 

c-bis)  la data entro la quale, secondo i termini previsti dall’articolo 2, commi 2 o 3, deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell’amministrazione;

c-ter) nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data di presentazione della relativa istanza;

d) le modalità con le quali, attraverso il punto di accesso telematico di cui all’articolo 64-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o con altre modalità telematiche, è possibile prendere visione degli atti, accedere al fascicolo informatico di cui all’articolo 41 dello stesso decreto legislativo n. 82 del 2005 ed esercitare in via telematica i diritti previsti dalla presente legge;

d-bis) l’ufficio dove è possibile prendere visione degli atti che non sono disponibili o accessibili con le modalità di cui alla lettera d)

3. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l’amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall’amministrazione medesima.

4. L’omissione di taluna delle comunicazioni prescritte può esser fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista.

Art. 10-bis Comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza

1. Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l’autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all’accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo sospende i termini di conclusione dei procedimenti, che ricominciano a decorrere dieci giorni dopo la presentazione delle osservazioni o, in mancanza delle stesse, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Qualora gli istanti abbiano presentato osservazioni, del loro eventuale mancato accoglimento il responsabile del procedimento o l’autorità competente sono tenuti a dare ragione nella motivazione del provvedimento finale di diniego indicando, se ve ne sono, i soli motivi ostativi ulteriori che sono conseguenza delle osservazioni. In caso di annullamento in giudizio del provvedimento così adottato, nell’esercitare nuovamente il suo potere l’amministrazione non può addurre per la prima volta motivi ostativi già emergenti dall’istruttoria del provvedimento annullato. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle procedure concorsuali e ai procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali. Non possono essere addotti tra i motivi che ostano all’accoglimento della domanda inadempienze o ritardi attribuibili all’amministrazione. 

Art. 16 Attività consultiva

1. Gli organi consultivi delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono tenuti a rendere i pareri ad essi obbligatoriamente richiesti entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora siano richiesti di pareri facoltativi, sono tenuti a dare immediata comunicazione alle amministrazioni richiedenti del termine entro il quale il parere sarà reso, che comunque non può superare i venti giorni dal ricevimento della richiesta.

2.  In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che l’organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, l’amministrazione richiedente procede indipendentemente dall’espressione del parere. Salvo il caso di omessa richiesta del parere, il responsabile del procedimento non può essere chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata espressione dei pareri di cui al presente comma.

3.  Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano in caso di pareri che debbano essere rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistica, territoriale e della salute dei cittadini.

4.  Nel caso in cui l’organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, i termini di cui al comma 1 possono essere interrotti per una sola volta e il parere deve essere reso definitivamente entro quindici giorni dalla ricezione degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate.

5.  I pareri di cui al comma 1 sono trasmessi con mezzi telematici.

6.  Gli organi consultivi dello Stato predispongono procedure di particolare urgenza per l’adozione dei pareri loro richiesti.

6-bis.  Resta fermo quanto previsto dall’ articolo 127 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.

Art. 17-bis Effetti del silenzio e dell’inerzia nei rapporti tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici

1.  Nei casi in cui è prevista l’acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni pubbliche e di gestori di beni o servizi pubblici, per l’adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di altre amministrazioni pubbliche, le amministrazioni o i gestori competenti comunicano il proprio assenso, concerto o nulla osta entro trenta giorni dal ricevimento dello schema di provvedimento, corredato della relativa documentazione, da parte dell’amministrazione procedente. Esclusi i casi di cui al comma 3, quando per l’adozione di provvedimenti normativi e amministrativi è prevista la proposta di una o più amministrazioni pubbliche diverse da quella competente ad adottare l’atto, la proposta stessa è trasmessa entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta da parte di quest’ultima amministrazione. Il termine è interrotto qualora l’amministrazione o il gestore che deve rendere il proprio assenso, concerto o nulla osta rappresenti esigenze istruttorie o richieste di modifica, motivate e formulate in modo puntuale nel termine stesso. In tal caso, l’assenso, il concerto o il nulla osta è reso nei successivi trenta giorni dalla ricezione degli elementi istruttori o dello schema di provvedimento; lo stesso termine si applica qualora dette esigenze istruttorie siano rappresentate dall’amministrazione proponente nei casi di cui al secondo periodo. Non sono ammesse ulteriori interruzioni di termini.

2.  Decorsi i termini di cui al comma 1 senza che sia stato comunicato l’assenso, il concerto o il nulla osta, lo stesso si intende acquisito. Esclusi i casi di cui al comma 3, qualora la proposta non sia trasmessa nei termini di cui al comma 1, secondo periodo, l’amministrazione competente può comunque procedere. In tal caso, lo schema di provvedimento, corredato della relativa documentazione, è trasmesso all’amministrazione che avrebbe dovuto formulare la proposta per acquisirne l’assenso ai sensi del presente articolo. In caso di mancato accordo tra le amministrazioni statali coinvolte nei procedimenti di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, decide sulle modifiche da apportare allo schema di provvedimento.

3.  Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche ai casi in cui è prevista l’acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, per l’adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di amministrazioni pubbliche. In tali casi, ove disposizioni di legge o i provvedimenti di cui all’articolo 2 non prevedano un termine diverso, il termine entro il quale le amministrazioni competenti comunicano il proprio assenso, concerto o nulla osta è di novanta giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell’amministrazione procedente. Decorsi i suddetti termini senza che sia stato comunicato l’assenso, il concerto o il nulla osta, lo stesso si intende acquisito.

4.  Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei casi in cui disposizioni del diritto dell’Unione europea richiedano l’adozione di provvedimenti espressi.

Art. 18 Autocertificazione

1. Le amministrazioni adottano le misure organizzative idonee a garantire l’applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte di cittadini a pubbliche amministrazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

2.  I documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l’istruttoria del procedimento, sono acquisiti d’ufficio quando sono in possesso dell’amministrazione procedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni. L’amministrazione procedente può richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti.

3.  Parimenti sono accertati d’ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualità che la stessa amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione è tenuta a certificare.

3-bis.  Nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l’erogazione di benefici economici comunque denominati, indennità, prestazioni previdenziali e assistenziali, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni, da parte di pubbliche amministrazioni ovvero il rilascio di autorizzazioni e nulla osta comunque denominati, le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero l’acquisizione di dati e documenti di cui ai commi 2 e 3, sostituiscono ogni tipo di documentazione comprovante tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento, fatto comunque salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Art. 21-octies Annullabilità del provvedimento

1.  E’ annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza.

2.  Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell’avvio del procedimento qualora l’amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. La disposizione di cui al secondo periodo non si applica al provvedimento adottato in violazione dell’articolo 10-bis.

E’ STATO INTRODOTTO

Art. 21-decies: (Riemissione di provvedimenti annullati dal giudice per vizi inerenti ad atti endoprocedimentali).

In caso di annullamento di un provvedimento finale in  virtu’  di  una  sentenza passata in giudicato, derivante da vizi inerenti ad uno o più atti emessi nel corso del procedimento di autorizzazione o di  valutazione di impatto ambientale, il proponente può richiedere all’amministrazione procedente e, in caso di  progetto  sottoposto a valutazione di impatto ambientale, all’autorità competente ai  sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, l’attivazione di un procedimento  semplificato, ai fini della riadozione  degli  atti annullati. Qualora non si rendano necessarie modifiche al progetto e fermi restando tutti gli atti e i provvedimenti delle amministrazioni interessate resi nel suddetto procedimento, l’amministrazione o l’ente che abbia adottato l’atto ritenuto viziato si esprime provvedendo alle integrazioni necessarie per superare i rilievi indicati dalla sentenza. A tal  fine, entro  quindici  giorni  dalla ricezione dell’istanza del proponente, l’amministrazione procedente trasmette l’istanza all’amministrazione o all’ente che ha emanato l’atto da riemettere, che vi provvede entro trenta  giorni.  Ricevuto l’atto ai sensi del presente comma, o decorso  il  termine per l’adozione dell’atto  stesso,  l’amministrazione  riemette,  entro  i successivi trenta giorni, il provvedimento  di  autorizzazione  o  di valutazione di impatto ambientale, in attuazione, ove necessario, degli articoli  14-quater e 14-quinquies della presente legge  e  dell’articolo 25, commi 2 e 2-bis, del decreto legislativo  3  aprile 2006, n. 152.

Art. 29 Ambito di applicazione della legge

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle amministrazioni statali e agli enti pubblici nazionali. Le disposizioni della presente legge si applicano, altresì, alle società con totale o prevalente capitale pubblico, limitatamente all’esercizio delle funzioni amministrative. Le disposizioni di cui agli articoli 2-bis, 11, 15 e 25, commi 5, 5-bis e 6, nonché quelle del capo IV-bis si applicano a tutte le amministrazioni pubbliche.

2.  Le regioni e gli enti locali, nell’ambito delle rispettive competenze, regolano le materie disciplinate dalla presente legge nel rispetto del sistema costituzionale e delle garanzie del cittadino nei riguardi dell’azione amministrativa, così come definite dai principi stabiliti dalla presente legge.

2-bis.  Attengono ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione le disposizioni della presente legge concernenti gli obblighi per la pubblica amministrazione di garantire la partecipazione dell’interessato al procedimento, di individuarne un responsabile, di concluderlo entro il termine prefissato, di misurare i tempi effettivi di conclusione dei procedimenti e di assicurare l’accesso alla documentazione amministrativa, nonché quelle relative alla durata massima dei procedimenti.

2-ter.  Attengono altresì ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione le disposizioni della presente legge concernenti la presentazione di istanze, segnalazioni e comunicazioni, la dichiarazione di inizio attività e il silenzio assenso e la conferenza di servizi, salva la possibilità di individuare, con intese in sede di Conferenza unificata di cui all’ articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, casi ulteriori in cui tali disposizioni non si applicano.

2-quater. Le regioni e gli enti locali, nel disciplinare i procedimenti amministrativi di loro competenza, non possono stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate ai privati dalle disposizioni attinenti ai livelli essenziali delle prestazioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter, ma possono prevedere livelli ulteriori di tutela

2-quinquies  Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione alle disposizioni del presente articolo, secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Entro il 31 dicembre 2020 le amministrazioni e gli enti pubblici statali provvedono a verificare e a rideterminare, in riduzione, i termini di durata dei procedimenti di loro competenza ai sensi dell’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Gli enti locali possono gestire in forma associata in ambito provinciale o metropolitano l’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Le province e le città metropolitane definiscono nelle assemblee dei sindaci delle province e nelle conferenze metropolitane appositi protocolli per organizzare lo svolgimento delle funzioni conoscitive, strumentali e di controllo, connesse all’attuazione delle norme di semplificazione della documentazione e dei procedimenti amministrativi

MISURE DI SEMPLIFICAZIONE PER IL SOSTEGNO E LA DIFFUSIONE DELL’AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Cittadinanza digitale e accesso ai servizi digitali della pubblica amministrazione

Sancito il diritto all’uso delle tecnologie digitali per l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione da parte dei cittadini e delle imprese

Sono apportate numerose modifiche al Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82

Codice dell’Amministrazione Digitale

Art. 3-bis. Identità digitale e Domicilio digitale

01.  Chiunque ha il diritto di accedere ai servizi on-line offerti dai soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, tramite la propria identità digitale e anche attraverso il punto di accesso telematico di cui all’articolo 64-bis.

1. I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, i professionisti tenuti all’iscrizione in albi ed elenchi e i soggetti tenuti all’iscrizione nel registro delle imprese hanno l’obbligo di dotarsi di un domicilio digitale iscritto nell’elenco di cui agli articoli 6-bis o 6-ter.

1-bis. Fermo restando quanto previsto al comma 1, chiunque ha facoltà di eleggere il proprio domicilio digitale da iscrivere nell’elenco di cui all’articolo 6-quater. Nel caso in cui il domicilio eletto risulti non più attivo si procede alla cancellazione d’ufficio dall’indice di cui all’articolo 6-quater secondo le modalità fissate nelle Linee guida.

1-ter. I domicili digitali di cui ai commi 1 e 1-bis sono eletti secondo le modalità stabilite con le Linee guida. Le persone fisiche possono altresì eleggere il domicilio digitale avvalendosi del servizio di cui all’articolo 64-bis.

1-quater. I soggetti di cui ai commi 1 e 1-bis hanno l’obbligo di fare un uso diligente del proprio domicilio digitale e di comunicare ogni modifica o variazione del medesimo secondo le modalità fissate nelle Linee guida. Con le stesse Linee guida, fermo restando quanto previsto ai commi 3-bis e 4-bis, sono definite le modalità di gestione e di aggiornamento dell’elenco di cui all’articolo 6-quater anche nei casi di decesso del titolare del domicilio digitale eletto o di impossibilità sopravvenuta di avvalersi del domicilio.

3-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentiti l’AgID e il Garante per la protezione dei dati personali e acquisito il parere della Conferenza unificata, è stabilita la data a decorrere dalla quale le comunicazioni tra i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, e coloro che non hanno provveduto a eleggere un domicilio digitale ai sensi del comma 1-bis, avvengono esclusivamente in forma elettronica. Con lo stesso decreto sono determinate le modalità con le quali ai predetti soggetti può essere reso disponibile un domicilio digitale ovvero altre modalità con le quali, anche per superare il divario digitale, i documenti possono essere messi a disposizione e consegnati a coloro che non hanno accesso ad un domicilio digitale.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2013, salvo i casi in cui è prevista dalla normativa vigente una diversa modalità di comunicazione o di pubblicazione in via telematica, le amministrazioni pubbliche e i gestori o esercenti di pubblici servizi comunicano con il cittadino esclusivamente tramite il domicilio digitale dallo stesso dichiarato, anche ai sensi dell’articolo 21-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, senza oneri di spedizione a suo carico. Ogni altra forma di comunicazione non può produrre effetti pregiudizievoli per il destinatario. L’utilizzo di differenti modalità di comunicazione rientra tra i parametri di valutazione della performance dirigenziale ai sensi dell’articolo 11, comma 9, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

4-bis. Fino alla data fissata nel decreto di cui al comma 3-bis, i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, possono predisporre le comunicazioni ai soggetti che non hanno un domicilio digitale ovvero nei casi di domicilio digitale non attivo, non funzionante o non raggiungibile, come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o altra firma elettronica qualificata, da conservare nei propri archivi, ed inviare agli stessi, per posta ordinaria o raccomandata con avviso di ricevimento, copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 ovvero un avviso con le indicazioni delle modalità con le quali i suddetti documenti sono messi a disposizione e consegnati al destinatario.

4-ter. Le disposizioni di cui al comma 4-bis soddisfano a tutti gli effetti di legge gli obblighi di conservazione e di esibizione dei documenti previsti dalla legislazione vigente laddove la copia analogica inviata al cittadino contenga una dicitura che specifichi che il documento informatico, da cui la copia è tratta, è stato predisposto ed è disponibile presso l’amministrazione in conformità alle Linee guida

4-quater.  Le modalità di predisposizione della copia analogica di cui ai commi 4-bis e 4-ter soddisfano le condizioni di cui all’articolo 23, comma 2-bis, salvo i casi in cui il documento rappresenti, per propria natura, una certificazione rilasciata dall’amministrazione da utilizzarsi nei rapporti tra privati. 

4-quinquies. Fino all’adozione delle Linee guida di cui al comma 1-ter del presente articolo e alla realizzazione dell’indice di cui all’articolo 6-quater, è possibile eleggere il domicilio speciale di cui all’articolo 47 del Codice civile anche presso un domicilio digitale diverso da quello di cui al comma 1-ter. In tal caso, ferma restando la validità ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale, colui che lo ha eletto non può opporre eccezioni relative alla forma e alla data della spedizione e del ricevimento delle comunicazioni o notificazioni ivi indirizzate. (64)

5.  Dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 6-bis. Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti

1. Al fine di favorire la presentazione di istanze, dichiarazioni e dati, nonché lo scambio di informazioni e documenti tra i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2 e le imprese e i professionisti in modalità telematica, è istituito il pubblico elenco denominato Indice nazionale dei domicili digitali (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti, presso il Ministero per lo sviluppo economico.

2. L’Indice nazionale di cui al comma 1 è realizzato a partire dagli elenchi di indirizzi PEC costituiti presso il registro delle imprese e gli ordini o collegi professionali, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Nell’Indice nazionale sono inseriti anche i domicili digitali dei professionisti diversi da quelli di cui al primo periodo, iscritti in elenchi o registri detenuti dalle pubbliche amministrazioni e istituiti con legge dello Stato. I domicili digitali inseriti in tale Indice costituiscono mezzo esclusivo di comunicazione e notifica con i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2.

2-bis. L’INI-PEC acquisisce dagli ordini e dai collegi professionali gli attributi qualificati dell’identità digitale ai fini di quanto previsto dal decreto di cui all’articolo 64, comma 2-sexies.

4. Il Ministero per lo sviluppo economico, al fine del contenimento dei costi e dell’utilizzo razionale delle risorse, sentita l’Agenzia per l’Italia digitale, si avvale per la realizzazione e gestione operativa dell’Indice nazionale di cui al comma 1 delle strutture informatiche delle Camere di commercio deputate alla gestione del registro imprese e ne definisce con proprio decreto, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le modalità di accesso e di aggiornamento.

5.  Nel decreto di cui al comma 4 sono anche definite le modalità e le forme con cui gli ordini e i collegi professionali nonché le pubbliche amministrazioni comunicano all’Indice nazionale di cui al comma 1 tutti gli indirizzi PEC relativi ai professionisti di propria competenza e sono previsti gli strumenti telematici resi disponibili dalle Camere di commercio per il tramite delle proprie strutture informatiche al fine di ottimizzare la raccolta e aggiornamento dei medesimi indirizzi.

6. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 6-quater. Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato, non tenuti all’iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese

1. E’ istituito il pubblico elenco dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato non tenuti all’iscrizione nell’indice di cui all’articolo 6-bis, nel quale sono indicati i domicili eletti ai sensi dell’articolo 3-bis, comma 1-bis. La realizzazione e la gestione del presente Indice sono affidate all’AgID, che vi provvede avvalendosi delle strutture informatiche delle Camere di commercio già deputate alla gestione dell’elenco di cui all’articolo 6-bis. E’ fatta salva la facoltà del professionista, non iscritto in albi, registri o elenchi professionali di cui all’articolo 6-bis, di eleggere presso il presente Indice un domicilio digitale professionale e un domicilio digitale personale diverso dal primo.

2. Per i professionisti iscritti in albi ed elenchi il domicilio digitale è l’indirizzo inserito nell’elenco di cui all’articolo 6-bis, fermo restando il diritto di eleggerne uno diverso ai sensi dell’articolo 3-bis, comma 1-bis. Ai fini dell’inserimento dei domicili dei professionisti nel predetto elenco il Ministero dello sviluppo economico rende disponibili all’AgID, tramite servizi informatici individuati nelle Linee guida, i relativi indirizzi già contenuti nell’elenco di cui all’articolo 6-bis.

3. Al completamento dell’ANPR di cui all’articolo 62, AgID provvede al trasferimento dei domicili digitali delle persone fisiche contenuti nell’elenco di cui al presente articolo nell’ANPR.

Art. 6-quinquies. Consultazione e accesso

1. La consultazione on-line degli elenchi di cui agli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater è consentita a chiunque senza necessità di autenticazione. Gli elenchi sono realizzati in formato aperto.

2.  L’estrazione dei domicili digitali dagli elenchi, di cui agli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater, è effettuata secondo le modalità fissate da AgID nelle Linee guida.

3. In assenza di preventiva autorizzazione del titolare dell’indirizzo, è vietato l’utilizzo dei domicili digitali di cui al presente articolo per l’invio di comunicazioni commerciali, come definite dall’articolo 2, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.

4. Gli elenchi di cui agli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater contengono le informazioni relative alla elezione, modifica o cessazione del domicilio digitale.

OBBLIGO DI UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA PAGO PA

Decreto Legislativo 13 dicembre 2017 n. 217. Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, concernente modifiche ed integrazioni al Codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell’articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.

Art. 65. Disposizioni transitorie

1.  Il diritto di cui all’articolo 3-bis, comma 01, è riconosciuto a decorrere dal 1° gennaio 2018.

2. L’obbligo per i prestatori di servizi di pagamento abilitati di utilizzare esclusivamente la piattaforma di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 82 del 2005 per i pagamenti verso le pubbliche amministrazioni decorre dal 28 febbraio 2021. Anche al fine di consentire i pagamenti digitali da parte dei cittadini, i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono tenuti, entro il 28 febbraio 2021, a integrare i loro sistemi di incasso con la piattaforma di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero ad avvalersi, a tal fine, di servizi forniti da altri soggetti di cui allo stesso articolo 2, comma 2, o da fornitori di servizi di incasso già abilitati ad operare sulla piattaforma. Il mancato adempimento dell’obbligo di cui al precedente periodo rileva ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 64.Sistema pubblico per la gestione delle identità digitali e modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni

2-bis. Per favorire la diffusione di servizi in rete e agevolare l’accesso agli stessi da parte di cittadini e imprese, anche in mobilità, è istituito, a cura dell’Agenzia per l’Italia digitale, il sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale di cittadini e imprese (SPID).

2-ter. Il sistema SPID è costituito come insieme aperto di soggetti pubblici e privati che, previo accreditamento da parte dell’AgID, secondo modalità definite con il decreto di cui al comma 2-sexies, identificano gli utenti per consentire loro il compimento di attività e l’accesso ai servizi in rete.

2-quater. L’accesso ai servizi in rete erogati dalle pubbliche amministrazioni che richiedono identificazione informatica avviene tramite SPID, nonché tramite la carta di identità elettronica. Il sistema SPID è adottato dalle pubbliche amministrazioni nei tempi e secondo le modalità definiti con il decreto di cui al comma 2-sexies. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 3-bis, comma 01.

2-quinquies.  Ai fini dell’erogazione dei propri servizi in rete, è altresì riconosciuta ai soggetti privati, secondo le modalità definite con il decreto di cui al comma 2-sexies, la facoltà di avvalersi del sistema SPID per la gestione dell’identità digitale dei propri utenti, nonché la facoltà di avvalersi della carta di identità elettronica. L’adesione al sistema SPID ovvero l’utilizzo della carta di identità elettronica per la verifica dell’accesso ai propri servizi erogati in rete per i quali è richiesto il riconoscimento dell’utente esonera i predetti soggetti da un obbligo generale di sorveglianza delle attività sui propri siti, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.

2-sexies.  Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per l’innovazione tecnologica e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono definite le caratteristiche del sistema SPID, anche con riferimento:

a)  al modello architetturale e organizzativo del sistema;

b)  alle modalità e ai requisiti necessari per l’accreditamento dei gestori dell’identità digitale;

c)  agli standard tecnologici e alle soluzioni tecniche e organizzative da adottare anche al fine di garantire l’interoperabilità delle credenziali e degli strumenti di accesso resi disponibili dai gestori dell’identità digitale nei riguardi di cittadini e imprese;

d)  alle modalità di adesione da parte di cittadini e imprese in qualità di utenti di servizi in rete;

e)  ai tempi e alle modalità di adozione da parte delle pubbliche amministrazioni in qualità di erogatori di servizi in rete;

f)  alle modalità di adesione da parte delle imprese interessate in qualità di erogatori di servizi in rete.

2-nonies.  L’accesso di cui al comma 2-quater può avvenire anche con la carta nazionale dei servizi. 

2-decies.  Le pubbliche amministrazioni, in qualità di fornitori dei servizi, usufruiscono gratuitamente delle verifiche rese disponibili dai gestori di identità digitali e dai gestori di attributi qualificati.

2-undecies.  I gestori dell’identità digitale accreditati sono iscritti in un apposito elenco pubblico, tenuto da AgID, consultabile anche in via telematica. )

2-duodecies.  La verifica dell’identità digitale con livello di garanzia almeno significativo, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento e del Consiglio europeo del 23 luglio 2014, produce, nelle transazioni elettroniche o per l’accesso ai servizi in rete, gli effetti del documento di riconoscimento equipollente, di cui all’articolo 35 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. L’identità digitale, verificata ai sensi del presente articolo e con livello di sicurezza almeno significativo, attesta gli attributi qualificati dell’utente, ivi compresi i dati relativi al possesso di abilitazioni o autorizzazioni richieste dalla legge ovvero stati, qualità personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici o comunque accertati da soggetti titolari di funzioni pubbliche, secondo le modalità stabilite da AgID con Linee guida. 

3-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, è stabilità la data a decorrere dalla quale i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettere b) e c) utilizzano esclusivamente le identità digitali ai fini dell’identificazione degli utenti dei propri servizi on-line. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2-nonies, a decorrere dal 28 febbraio 2021, i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a), utilizzano esclusivamente le identità digitali e la carta di identità elettronica ai fini dell’identificazione dei cittadini che accedono ai propri servizi in rete. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione è stabilita la data a decorrere dalla quale i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a), utilizzano esclusivamente le identità digitali per consentire l’accesso delle imprese e dei professionisti ai propri servizi in rete.

Art. 64-bis.  Accesso telematico ai servizi della Pubblica Amministrazione

1.  I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, rendono fruibili i propri servizi in rete, in conformità alle Linee guida, tramite il punto di accesso telematico attivato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

1-bis. Al fine di rendere effettivo il diritto di cui all’articolo 7, comma 01, i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, i fornitori di identità digitali e i prestatori dei servizi fiduciari qualificati, in sede di evoluzione, progettano e sviluppano i propri sistemi e servizi in modo da garantire l’integrazione e l’interoperabilità tra i diversi sistemi e servizi e con i servizi di cui ai commi 1 e 1-ter, espongono per ogni servizio le relative interfacce applicative e, al fine di consentire la verifica del rispetto degli standard e livelli di qualità di cui all’articolo 7, comma 1, adottano gli strumenti di analisi individuati dall’AgID con le Linee guida.

1-ter.  I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a), rendono fruibili i propri servizi in rete tramite applicazione su dispositivi mobili anche attraverso il punto di accesso telematico di cui al presente articolo, salvo impedimenti di natura tecnologica attestati dalla società di cui all’articolo 8, comma 2 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12.

1-quater.  I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a), rendono fruibili tutti i loro servizi anche in modalità digitale e, al fine di attuare il presente articolo, avviano i relativi progetti di trasformazione digitale entro il 28 febbraio 2021.

1-quinquies.  La violazione dell’articolo 64, comma 3-bis e delle disposizioni di cui al presente articolo, costituisce mancato raggiungimento di uno specifico risultato e di un rilevante obiettivo da parte dei dirigenti responsabili delle strutture competenti e comporta la riduzione, non inferiore al 30 per cento della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei dirigenti competenti, oltre al divieto di attribuire premi o incentivi nell’ambito delle medesime strutture

Decreto Legislativo 13 dicembre 2017 n. 217. Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, concernente modifiche ed integrazioni al Codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell’articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.

Art. 65. Disposizioni transitorie

1.  Il diritto di cui all’articolo 3-bis, comma 01, è riconosciuto a decorrere dal 1° gennaio 2018.

2. L’obbligo per i prestatori di servizi di pagamento abilitati di utilizzare esclusivamente la piattaforma di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 82 del 2005 per i pagamenti verso le pubbliche amministrazioni decorre dal 28 febbraio 2021. Anche al fine di consentire i pagamenti digitali da parte dei cittadini, i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono tenuti, entro il 28 febbraio 2021, a integrare i loro sistemi di incasso con la piattaforma di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero ad avvalersi, a tal fine, di servizi forniti da altri soggetti di cui allo stesso articolo 2, comma 2, o da fornitori di servizi di incasso già abilitati ad operare sulla piattaforma. Il mancato adempimento dell’obbligo di cui al precedente periodo rileva ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

RINNOVO DELLE CARTE DI INDENTITA’

3. L’articolo 36, comma 7, del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e’ sostituito dal seguente:

«7. La carta di identità può essere rinnovata a decorrere dal centottantesimo giorno precedente la scadenza. Le carte di identità rilasciate su supporto cartaceo e le carte di identità elettroniche rilasciate in conformità al decreto del Ministro dell’Interno del 8 novembre 2007, recante “regole tecniche della Carta d’identità elettronica”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 261  del 9  novembre  2007,  possono essere  rinnovate, ancorché in corso di validità, prima del centottantesimo  giorno precedente la scadenza.».

4. Ai fini dell’attuazione dell’articolo 64, comma 3-bis,  secondo periodo, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal comma 1, lettera e), numero 6), dal 28 febbraio  2021, è fatto

divieto ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 2,  lettera  a)  del predetto decreto legislativo n. 82 del 2005 di rilasciare o rinnovare credenziali per l’identificazione e l’accesso dei cittadini ai propri servizi  in  rete,  diverse  da  SPID,  CIE  o  CNS,  fermo  restando l’utilizzo di quelle gia’ rilasciate fino alla loro naturale scadenza e, comunque, non oltre il 30 settembre 2021.

SONO STATE INTRODOTTE NORME DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI CONSERVAZIONE DI DOCUMENTI INFORMATICI E GESTIONE DELL’IDENTITA’ DIGITALE

VIENE DISCIPLINATA LA PIATTAFORMA PER LA NOTIFICAZIONE DIGITALE DEGLI ATTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

                                                                                                                                     Avv. Andrea Camata

La pubblicazione dei dati personali di un soggetto contagiato da Covid-19 è consentita nell’esercizio del diritto di cronaca ?

Il diritto alla riservatezza trova il suo fondamento, come noto, nel Regolamento UE 679/2016 (GDPR) e nella normativa nazionale in materia. In particolare, il GDPR prevede all’art. 85 che “gli Stati membri, al fine di conciliare la protezione dei dati personali con il diritto alla libertà d’espressione e di informazione, possono prevedere delle deroghe al trattamento dei dati personali per scopi giornalistici o di espressione accademica, artistica o letteraria”. Fondamentale è l’art. 9 del GDPR, il quale statuisce il divieto del trattamento dei dati personali relativi alla salute di un soggetto a meno che il trattamento non sia necessario “per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, quali la protezione da gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero o la garanzia di parametri elevati di qualità e sicurezza dell’assistenza sanitaria e dei medicinali e dei dispositivi medici, sulla base del diritto dell’Unione o degli Stati membri che prevede misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti e le libertà dell’interessato, in particolare il segreto professionale” (art. 9,par. 2, lett. i).

Deroghe al diritto di riservatezza dell’interessato possono essere stabilite per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica oppure dagli Stati membri per scopi giornalistici, accademici, artistici o letterari.

Ci si chiede se è legittima la condotta del giornalista che pubblica le generalità di un contagiato da Covid 19?

L’esercizio dell’attività giornalistica gode di un regime particolare legato alla rilevanza costituzionale della libertà di manifestazione del pensiero e di stampa e quindi anche nel trattamento dei dati personali. Il giornalista è legittimato a raccogliere e divulgare i dati personali di un soggetto anche in difetto del preventivo consenso di quest’ultimo.

La pubblicazione dei dati personali è soggetta però ad alcuni limiti anche in ambito giornalistico:

L’attività giornalistica deve esplicarsi nel rispetto del c.d. principio di essenzialità ex art. 6, All.1, del T.U. dei doveri del giornalista, il quale sancisce che “la divulgazione di notizie di rilevante interesse pubblico o sociale non contrasta con il rispetto della sfera privata quando l´informazione, anche dettagliata, sia indispensabile in ragione dell´originalità del fatto o della relativa descrizione dei modi particolari in cui è avvenuto, nonché della qualificazione dei protagonisti”.

La pubblicazione dei dati, pertanto, oltre che connotata da un rilevante interesse pubblico, deve rivelarsi “essenziale” per l’originale del fatto o per la sua descrizione.

Sulla stessa linea di pensiero anche la Giurisprudenza della Cassazione, la quale, nella nota sentenza n. 6041/2008, ha statuito che vi è legittimo esercizio del diritto di cronaca soltanto quando vengano rispettate le seguenti condizioni:

  1. la verità (oggettiva o anche soltanto putativa, purché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca) delle notizie; verità che non sussiste quando, pur essendo veri i singoli fatti riferiti, siano, dolosamente o anche soltanto colposamente, taciuti altri fatti, tanto strettamente ricollegabili ai primi da mutarne completamente il significato;
  2. la continenza e cioè il rispetto dei requisiti minimi di forma che debbono caratterizzare la cronaca ed anche la critica;
  3. la sussistenza di un interesse pubblico all’informazione.

Sulla base di tale assunto, si dovrebbe concludere dunque che in presenza dell’interesse pubblico sarebbe legittima la pubblicazione delle generalità di un contagiato, anche senza il suo preventivo consenso.

Tale tesi però non può trovare accoglimento.

Quanto sopra esposto deve necessariamente coordinarsi con l’art. 10, All.1, del T.U. dei doveri del giornalista che mira al rispetto della tutela della dignità delle persone malate che recita: “il giornalista, nel far riferimento allo stato di salute di una determinata persona, identificata o identificabile, ne rispetta la dignità, il diritto alla riservatezza e al decoro personale, specie nei casi di malattie gravi o terminali, e si astiene dal pubblicare dati analitici di interesse strettamente clinico”.

Ebbene, alla luce di tale disposizione, non può certamente asserirsi che la diffusione delle generalità di un contagiato da Covid-19 sia rispettosa del diritto alla riservatezza di quest’ultimo.

Questa è la linea seguita a livello istituzionale anche in raffronto a precedenti eventi pandemici: basti pensare, a titolo di esempio, alla dura presa di posizione del Garante per la privacy nel 2005, in riferimento alla diffusione dei dati personali, ad opera di diversi mezzi di informazione, di un soggetto sospettato di aver contratto il morbo Creutzfeldt-Jakob, meglio conosciuto come il c.d. “morbo della mucca pazza”.

Non ci sono dunque, ad oggi, deroghe al divieto di diffusione della generalità di un contagiato.

Tuttavia, lo stesso Garante per la protezione dei dati personali ha recentemente affermato che “l’emergenza legata all’epidemia comprime alcune libertà” e che dunque “in casi così il diritto alla privacy subisce delle limitazioni”. Tuttavia, non si potrà mai, in uno stato di diritto come il nostro, dare attuazione di sistemi di totale eliminazione della riservatezza sul modello della Corea del Sud o della Cina.

L’eventuale compressione dei diritti e delle libertà fondamentali tra cui la tutela della riservatezza, dunque, deve attuarsi in misura proporzionale, necessaria ed adeguata con il rispetto dei principi e valori propri di una società democratica.

Il Trattamento dei dati personali nel contesto emergenziale COVID 19

L’articolo 14 del Decreto Legge 9 marzo 2020, rubricato “Disposizioni sul trattamento dei dati personali nel contesto emergenziale”, ha creato la base giuridica per consentire il trattamento dei dati personali da parte di tutti i soggetti coinvolti nella gestione dell’emergenza (Strutture Sanitarie, Ministeri e Protezione Civile).

Il comma 2 consente la comunicazione dei dati personali (non quelli sensibili/particolari) a soggetti pubblici e privati diversi da quelli del comma 1 (Comuni, Vigili del Fuoco, Prefetture e Forze di Polizia) solo se strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività connesse alla gestione dell’emergenza sanitaria in atto, nel rispetto dei principi stabiliti in materia di privacy.

La formulazione della norma ha creato molte incertezze. Sembrava non esservi la possibilità da parte delle Strutture Sanitarie di comunicare i dati dei soggetti sottoposti a cure o alla quarantena ai Comuni e per questi di comunicare tali dati alle Forze di Polizia o di informare la popolazione.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha chiarito in una circolare dei giorni scorsi che è consentita la comunicazione dei dati personali e dei dati particolari (dati della salute) relativi alle persone sottoposte a cure o a quarantena, a soggetti pubblici e privati diversi dalle Strutture Sanitarie Nazionali e Regionali e dalla Protezione Civile (Prefetture, Comuni, Vigili del Fuoco e Forze di Polizia),  nonché la diffusione dei dati personali ( NON DUNQUE DEI DATI PARTICOLARI / SALUTE) nei casi in cui ciò risulti indispensabile ai fini di svolgere le attività connesse alla gestione dell’emergenza sanitaria in atto.

I Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali possono legittimamente trasmettere i dati personali e i dati di salute dei soggetti sottoposti a cure o alla quarantena ai Comuni, alle Prefetture, ai Vigili del Fuoco e alle Forze di Polizia e questi possono comunicare tali dati tra di loro nel rispetto dei principi generali stabiliti dal Regolamento UE 679/2016.

Art. 14.  Disposizioni sul trattamento dei dati personali nel contesto emergenziale

1.  Fino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica e, in particolare, per garantire la protezione dall’emergenza sanitaria a carattere transfrontaliero determinata dalla diffusione del COVID-19 mediante adeguate misure di profilassi, nonché per assicurare la diagnosi e l’assistenza sanitaria dei contagiati ovvero la gestione emergenziale del Servizio sanitario nazionale, nel rispetto dell’articolo 9, paragrafo 2, lettere g), h) e i), e dell’articolo 10 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, nonché dell’articolo 2-sexies, comma 2, lettere t) e u), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i soggetti operanti nel Servizio nazionale di protezione civile, di cui agli articoli 4 e 13 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e i soggetti attuatori di cui all’articolo 1 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, nonché gli uffici del Ministero della salute e dell’Istituto Superiore di Sanità, le strutture pubbliche e private che operano nell’ambito del Servizio sanitario nazionale e i soggetti deputati a monitorare e a garantire l’esecuzione delle misure disposte ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, anche allo scopo di assicurare la più efficace gestione dei flussi e dell’interscambio di dati personali, possono effettuare trattamenti, ivi inclusa la comunicazione tra loro, dei dati personali, anche relativi agli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) 2016/679, che risultino necessari all’espletamento delle funzioni attribuitegli nell’ambito dell’emergenza determinata dal diffondersi del COVID-19.

2.  La comunicazione dei dati personali a soggetti pubblici e privati, diversi da quelli di cui al comma 1, nonché la diffusione dei dati personali diversi da quelli di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) 2016/679, è effettuata, nei casi in cui risulti indispensabile ai fini dello svolgimento delle attività connesse alla gestione dell’emergenza sanitaria in atto.

3.  I trattamenti di dati personali di cui ai commi 1 e 2 sono effettuati nel rispetto dei principi di cui all’articolo 5 del citato regolamento (UE) 2016/679, adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

4.  Avuto riguardo alla necessità di contemperare le esigenze di gestione dell’emergenza sanitaria in atto con quella afferente alla salvaguardia della riservatezza degli interessati, i soggetti di cui al comma 1 possono conferire le autorizzazioni di cui all’articolo 2-quaterdecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con modalità semplificate, anche oralmente.

5.  Nel contesto emergenziale in atto, ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 1, lettera e), del menzionato regolamento (UE) 2016/679, fermo restando quanto disposto dall’articolo 82 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i soggetti di cui al comma 1 possono omettere l’informativa di cui all’articolo 13 del medesimo regolamento o fornire una informativa semplificata, previa comunicazione orale agli interessati della limitazione.

Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 03 febbraio 2020

Art. 5 (Trattamento dati personali)

1. Nell’ambito dell’attuazione delle attività di protezione civile connesse allo svolgimento delle attività di cui alla presente ordinanza, allo scopo di assicurare la più efficace gestione dei flussi e dell’interscambio di dati personali, i soggetti operanti nel Servizio nazionale di protezione civile di cui agli articoli 4 e 13 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, nonché quelli individuati ai sensi dell’art. 1 della presente ordinanza, possono realizzare trattamenti, ivi compresa la comunicazione tra loro, dei dati personali, anche relativi agli articoli 9 e 10 del Regolamento del Parlamento europeo 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, necessari per l’espletamento della funzione di protezione civile al ricorrere dei casi di cui agli articoli 23, comma 1 e 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, fino al 30 luglio 2020.

2. La comunicazione dei dati personali a soggetti pubblici e privati, diversi da quelli di cui al comma 1, nonché la diffusione dei dati personali diversi da quelli di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento del Parlamento europeo 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE è effettuata, nei casi in cui essa risulti indispensabile, ai fini dello svolgimento delle attività di cui alla presente ordinanza.

3. Il trattamento dei dati di cui ai commi 1 e 2 è effettuato nel rispetto dei principi di cui all’articolo 5 del citato Regolamento n. 2016/679/UE, adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

4. In relazione al contesto emergenziale in atto, nonché avuto riguardo all’esigenza di contemperare la funzione di soccorso con quella afferente alla salvaguardia della riservatezza degli interessati, i soggetti di cui al comma 1 conferiscono le autorizzazioni di cui all’articolo 2-quaterdecies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con modalità semplificate, ed anche oralmente.

Linee guida sull’ambito territoriale

Nel corso della sua 15 sessione (12-13 novembre 2019), il Comitato Europeo per la Protezione dei Dati (European Data Protection Board – EDPB) ha adottato la versione delle linee guida sull’ambito territoriale, precedentemente sottoposte a consultazione pubblica.

Le linee-guida forniscono chiarimenti sull’applicazione del Regolamento Ue 2016/679 in varie situazioni, ad esempio nel caso in cui il titolare o il responsabile del trattamento sia stabilito al di fuori del SEE, anche per quanto riguarda la designazione e il ruolo di un rappresentante ai sensi dell’articolo 27 del Regolamento stesso. Il documento fornisce inoltre una serie di esempi volti a chiarire l’ambito di applicazione della disciplina di protezione dei dati tanto nel caso in cui venga in rilievo l’art. 3.1 (criterio dello stabilimento sul territorio) che l’art. 3.2 (criterio del targeting), oppure l’applicazione dell’art. 3.3 (criterio del luogo soggetto al diritto di uno Stato membro in virtù del diritto internazionale pubblico).

Guidelines 4/2019 on Article 25 Data Protection by Design and by Default

Il 13 novembre 2019 il Comitato Europeo per la Protezione dei Dati (EDPB) ha adottato la bozza delle Guidelines 4/2019 on Article 25 Data Protection by Design and by Default.

Le Linee Guida si concentrano sugli obblighi fissati in materia dall’articolo 25 del GDPR. L’obbligo fondamentale in questo caso è l’attuazione efficace dei principi di protezione dei dati e dei diritti e delle libertà degli interessati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita. Ciò richiede che i titolari del trattamento mettano in atto adeguate misure tecniche e organizzative e le necessarie garanzie, intese ad accertare in modo efficace i principi di protezione dei dati e a proteggere i diritti e le libertà degli interessati. Inoltre, i titolari devono essere in grado di dimostrare l’efficacia delle misure attuate. Le Linee Guida sviluppano questi temi e, prima dell’adozione definitiva, sono sottoposte a consultazione pubblica fino al 16 gennaio 2020.

Pubblicate le Linee-guida sull’ambito di applicazione territoriale del GDPR

Nel corso della sua 15 esima sessione plenaria (12-13 novembre 2019), il Comitato Europeo per la Protezione dei Dati (European Data Protection Board – EDPB) ha adottato la versione definitiva delle linee-guida sull’ambito territoriale, precedentemente sottoposte a consultazione pubblica.

Le linee-guida forniscono chiarimenti sull’applicazione del Regolamento Ue 2016/679 in varie situazioni, ad esempio nel caso in cui il titolare o il responsabile del trattamento sia stabilito al di fuori del SEE, anche per quanto riguarda la designazione e il ruolo di un rappresentante ai sensi dell’articolo 27 del Regolamento stesso.

Il documento fornisce inoltre una serie di esempi volti a chiarire l’ambito di applicazione della disciplina di protezione dei dati tanto nel caso in cui venga in rilievo l’art. 3.1 (criterio dello stabilimento sul territorio) che l’art. 3.2 (criterio del targeting), oppure l’applicazione dell’art. 3.3 (criterio del luogo soggetto al diritto di uno Stato membro in virtù del diritto internazionale pubblico).